Art. 25.
(Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore).

      1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.